Cos’è la Commissione Istruttoria Veloce (CIV)
La Commissione Istruttoria Veloce (detta anche CIV), è una commissione che la banca ti addebita quando si verifica una di queste due situazioni:
- Il tuo conto corrente va a debito, se non hai un fido;
- Vai a debito oltre il fido concesso dalla banca.
La banca ti addebita le commissioni di istruttoria veloce (CIV) come rimborso per l’attività interna di valutazione veloce del merito creditizio della tua azienda e, in caso di esito positivo, la banca autorizza lo sconfinamento.
La banca ti addebita la CIV a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l’attività interna di valutazione veloce del merito creditizio della tua azienda, composti da:
- Costi per la consultazione delle varie banche dati, quali ad esempio la centrale rischi Banca d’Italia o Crif);
- Costo relativo al tempo impiegato dal personale dipendente.
La procedura prevista dalle varie banche in genere è abbastanza snella ma spesso coinvolge sia il personale di filiale che l’ufficio crediti e, se necessario, la banca potrebbe contattarti per avere chiarimenti.
Solo se la banca autorizza l’addebito che ha generato lo sconfino, può addebitarti la commissione di istruttoria veloce..
Non hai nessun costo, se la banca non autorizza l’addebito.
La normativa che regolamenta questa commissione, prevede modalità di applicazione e di esclusione diverse per i clienti consumatori e imprese.
Mantenendo fede alla finalità di questo blog, in questo articolo trattiamo i vari aspetti della CIV con particolare attenzione alle imprese (tralasciando parte della normativa che è invece specifica per i consumatori).
Cenni sulla Normativa che ha introdotto la CIV
L’art. 6-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto all’interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – TUB) l’art. 117-bis, che regolamenta la “Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”.
Questa commissione, di fatto, insieme alla Commissione Messa a Disposizione Fondi (CDF), ha sostituito la vecchia Commissione di Massimo Scoperto, dichiarata illegittima nel 2011.
La banca, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, può applicare una Commissione di Istruttoria Veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi, oltre ad un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
L’attuazione delle previsioni contenute nell’art. 117 bis del TUB è stata demandata al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) che, in data 30/06/2012, ha emanato il Decreto n. 644.
All’art. 4, comma 4, lettera a) del citato decreto, è previsto che ogni Banca adotti una propria procedura di autorizzazione degli sconfini.
Clicca qui per vedere un esempio concreto della procedura interna sull’Istruttoria Veloce, adottata da Banca Popolare dell’Emilia.
Le caratteristiche della Commissione Istruttoria Veloce
Il Decreto n. 644 del 30 giugno 2012 ha definito con chiarezza le caratteristiche della Commissione di Istruttoria Veloce:
- E’ determinata in misura fissa e non percentuale;
- Ha un costo differenziato tra consumatori e non consumatori;
- Non eccede i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per svolgere l’istruttoria ed a questa direttamente connessi;
- E’ applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento già esistente;
- E’ applicata solo quando vi è sconfinamento nel saldo disponibile di fine giornata.
In alcune situazioni la Commissione Istruttoria Veloce NON è applicabile
La normativa ha previsto anche casi specifici in cui le commissioni di istruttoria veloce non sono applicabili da parte della banca.
Vediamo insieme alcune situazioni:
- Lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta. In tale situazione non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido;
- Lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca (ad esempio se sconfini per pagare la rata di un prestito);
- Lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l’intermediario non vi ha acconsentito;
- Il pagamento non richiede l’istruzione di una pratica ai fini di valutare il merito del cliente;
- Il saldo disponibile a fine giornata non presenta sconfino.
Su queste operazioni la banca non può addebitarti la CIV
Di seguito ti elenco alcuni casi concreti di operazioni che rimangono escluse dall’applicazione della commissione:
- Competenze ed interessi;
- Rata prestito/finanziamento erogato dalla Banca (addebito rata);
- Rettifica valuta;
- Spesa Gestione Conto (canone mensile del conto corrente);
- Giro-conto competenze (es. da c/ant. fatture a conto ordinario);
- Imposte, bolli, ritenute;
- Pagamento carta di credito.
La Commissione di IStruttoria Veloce viene periodicamente rendicontata e addebitata ai clienti, in occasione della liquidazione trimestrale delle spese del conto corrente.
Quanto ti costa la Commissione di Istruttoria Veloce
Come ti ho già accennato la normativa prevede particolari tutele per i consumatori, prevedendo:
- Casi specifici di esclusione;
- Costi inferiori rispetto alle imprese;
- Un tetto massimo alla commissione addebitabile.
Possiamo vedere un caso concreto di costi addebitati a titolo di Commissioni di Istruttoria Veloce, prendendo come riferimento il foglio informativo di Banca Valsabbina..
Ubi Banca, come da prospetto sopra, addebita alle aziende una commissione CIV di 100 euro ogni volta che il saldo cambia e rimane sconfinato.
Non essendo previsto un tetto massimo di addebito per trimestre, puoi ben comprendere quanto incida questa spese bancaria nelle finanze di una piccola impresa.
Non è raro infatti, vedere addebiti trimestrali per commissione Istruttoria Veloce di oltre 1.000 euro a trimestre.
Se hai dubbi su questa commissione o vuoi verificare le condizioni bancarie che ti vengono applicate dalle banche puoi compilare, senza impegno, il modulo di contatto.
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